Testimone di giustizia
Il testimone di giustizia è un soggetto estraneo a un'organizzazione criminale che decide di collaborare per puro senso civico e senza mira di vantaggio alcuno, riportando fatti costituenti reato di cui sono stati vittime o, loro malgrado, testimoni oculari.
Non va confuso con il collaboratore di giustizia, che è un soggetto organico a un'organizzazione criminale che, per ragioni ideologico-morali o utilitaristiche, decide di rompere il patto d'omertà alla base del vincolo associativo fornendo all’Autorità Giudiziaria informazioni utili sulla struttura dell’organizzazione criminale e sui fatti di reato commessi dai suoi affiliati.
Lo Stato assicura protezione a entrambe le categorie per preservarne l’incolumità da possibili ritorsioni da parte dell'organizzazione criminale oggetto delle loro dichiarazioni.
La normativa di riferimento
Il decreto legge 15 gennaio 1991 n. 8
La legislazione per la tutela dei dichiaranti ai fini di giustizia entrò nell’ordinamento italiano nel 1991, con il Decreto legge n. 8 del 15 gennaio 1991 recante "nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia", convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991 n. 82.
La legge stabiliva “un’efficace tutela dei soggetti esposti a grave pericolo per la collaborazione offerta in maniera determinante alla giustizia, per l’individuazione dei responsabili di gravissimi delitti e per l’acquisizione al processo di elementi probatori determinanti per la condanna” e introduceva un sistema “premiale” per i collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso, in analogia a quanto disciplinato in passato con riferimento ai reati di terrorismo; prevedeva inoltre per i collaboratori e i testimoni di giustizia, nonché per i loro familiari, la fruizione di un programma di protezione, istituendo a tal fine il Servizio Centrale di Protezione (S.C.P.)che dispone il processo decisionale di ammissione allo speciale programma di protezione e la concreta determinazione e attuazione delle necessarie misure tutorie e assistenziali.
La legge 13 febbraio 2001, n. 45
Successivamente la Legge 13 febbraio 2001, n. 45 (intitolata “Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza”) razionalizzò il sistema di protezione dando ai testimoni di giustizia status e forme di protezione diversa dai collaboratori e fissò criteri più rigidi per la selezione delle collaborazioni introducendo il limite temporale di centottanta giorni, periodo entro il quale il collaboratore deve rendere tutte le informazioni di cui è a conoscenza.
Prevedeva inoltre un meccanismo di gradualità delle misure di protezione, articolato su tre diversi livelli di tutela:
- le misure ordinarie, alle quali provvede l’Autorità di pubblica sicurezza e, per i detenuti, l’Amministrazione Penitenziaria;
- le speciali misure di protezione, adottate dalla Commissione Centrale prevista dall’art.10 del decreto legge n. 8/1991;
- lo speciale programma di protezione, anch’esso di competenza della medesima Commissione, per i casi di massimo livello di pericolo e quindi di esigenza di protezione, che può comportare il trasferimento in luoghi protetti e il cambiamento delle generalità, nonché misure di assistenza economica.
Ha introdotto, per l’ammissione ai benefici penitenziari, dei limiti di pena da scontare in carcere (almeno 1/4 della pena prevista per i suoi reati e, se si tratta di persona condannata all’ergastolo, di almeno dieci anni); ha previsto per i delitti di associazione mafiosa la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni e per le altre pene la diminuzione da un terzo alla metà.
La legge 11 gennaio 2018 n. 6
La Legge 11 gennaio 2018 n. 6 (rubricata “Disposizioni per la protezione dei testimoni di giustizia”)ha inteso rafforzare e personalizzare le misure di vigilanza, tutela fisica, assistenza, sostegno economico e reinserimento sociale e lavorativo dei testimoni di giustizia, estendendo significativamente la tutela alle persone messe in pericolo per le relazioni intrattenute con i testimoni di giustizia (come dipendenti, amici ecc,) e ha introdotto la figura del referente del testimone di giustizia, che lo assiste fin dall’inserimento nel piano provvisorio di protezione.