Documentazione Antimafia: differenze tra le versioni

mNessun oggetto della modifica
 
Riga 26: Riga 26:


=== L'informazione antimafia ===
=== L'informazione antimafia ===
L’emissione dell’informazione antimafia, invece, è strumentale alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di contratti e subcontratti, oppure al rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 67 cod. antimafia, e consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all’art. 67 e/o nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa desunti dagli indici di cui agli artt. 84 co. 4 e 91 co. 6 cod. antimafia, nonché da tutte le altre situazioni di fatto ritenute rilevanti dal prefetto<ref></ref> – tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate all’adozione di un provvedimento in loro favore da parte della Pubblica Amministrazione.
L’emissione dell’informazione antimafia, invece, è strumentale alla stipulazione, all’approvazione o all’autorizzazione di contratti e subcontratti, oppure al rilascio dei provvedimenti di cui all’art. 67 del Codice Antimafia.  
 
In estrema sintesi, consiste nell’attestazione della sussistenza o meno di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto previste all’art. 67 e/o nell’attestazione della sussistenza o meno di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa<ref>I tentativi vengono desunti dagli indici previsti agli artt. 84 comma 4 e 91 comma 6 del codice antimafia, nonché da tutte le altre situazioni di fatto ritenute rilevanti dal prefetto</ref>, finalizzati a condizionare le scelte e gli indirizzi delle società o imprese interessate all’adozione di un provvedimento in loro favore da parte della Pubblica Amministrazione.


Ai sensi dell’art. 91 comma 1 del Codice antimafia, l’informazione antimafia è necessaria «prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67, il cui valore sia:  
Ai sensi dell’art. 91 comma 1 del Codice antimafia, l’informazione antimafia è necessaria «prima di stipulare, approvare o autorizzare i contratti e subcontratti, ovvero prima di rilasciare o consentire i provvedimenti indicati nell’articolo 67, il cui valore sia: