Articolo 41 bis: differenze tra le versioni
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L’articolo 41 bis della legge sull’ordinamento penitenziario prevede la sospensione delle ordinarie regole di trattamento dei detenuti ed è generalmente conosciuto come ''carcere duro'' per mafiosi. In particolare, il regime più restrittivo di cui al secondo comma dello stesso è stato introdotto nel 19922 a ridosso delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui rimasero vittime i giudici [[Giovanni Falcone]] e [[Borsellino]] e gli agenti della loro scorta. | |||
==Storia== | |||
===Le origini: l’art. 90 O.P.=== | |||
<center>''Quando ricorrono gravi ed eccezionali motivi di ordine e sicurezza, il Ministro per la grazie e la giustizia ha la facoltà di sospendere in tutto o in parte, l’applicazione in uno o più stabilimenti penitenziari, per un periodo determinato, strettamente necessario, delle regole di trattamento e degli istituti previsti dalla presente legge che possano porsi in concreto in contrasto con le esigenze di ordine e sicurezza.''</center> |
Versione delle 14:28, 5 ott 2014
L’articolo 41 bis della legge sull’ordinamento penitenziario prevede la sospensione delle ordinarie regole di trattamento dei detenuti ed è generalmente conosciuto come carcere duro per mafiosi. In particolare, il regime più restrittivo di cui al secondo comma dello stesso è stato introdotto nel 19922 a ridosso delle stragi di Capaci e di via D’Amelio in cui rimasero vittime i giudici Giovanni Falcone e Borsellino e gli agenti della loro scorta.