Pentitismo: differenze tra le versioni
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== Buscetta: effetto domino == | == Buscetta: effetto domino == | ||
[[File:Buscetta aeroporto palermo.jpg|thumb| | [[File:Buscetta aeroporto palermo.jpg|thumb|250px|left|Tommaso Buscetta al suo arrivo all'aeroporto di Roma, il 15 luglio 1984]] | ||
La collaborazione di Buscetta fu storicamente importante non solo per le informazioni che diede su Cosa Nostra, ma anche e soprattutto perché la sua decisione generò un vero e proprio '''effetto domino''', portando molti altri uomini d'onore a seguirlo sulla strada del "pentimento": di lì a poco, Giovanni Falcone si ritrovò sulla propria scrivania anche le richieste di collaborazione da parte di [[Salvatore Contorno]], [[Antonino Calderone]], [[Francesco Marino Mannoia]] e di numerosi altri. Il pentitismo diventò così un vero e proprio '''fenomeno di massa''', che acquistava anche una grande rilevanza sociale, catalizzando l'attenzione dei mass media e dell'opinione pubblica non solo sulla figura del pentito in sé, ma anche su Cosa Nostra in quanto organizzazione criminale. | La collaborazione di Buscetta fu storicamente importante non solo per le informazioni che diede su Cosa Nostra, ma anche e soprattutto perché la sua decisione generò un vero e proprio '''effetto domino''', portando molti altri uomini d'onore a seguirlo sulla strada del "pentimento": di lì a poco, Giovanni Falcone si ritrovò sulla propria scrivania anche le richieste di collaborazione da parte di [[Salvatore Contorno]], [[Antonino Calderone]], [[Francesco Marino Mannoia]] e di numerosi altri. Il pentitismo diventò così un vero e proprio '''fenomeno di massa''', che acquistava anche una grande rilevanza sociale, catalizzando l'attenzione dei mass media e dell'opinione pubblica non solo sulla figura del pentito in sé, ma anche su Cosa Nostra in quanto organizzazione criminale. | ||
Le rivelazioni rese da uomini d'onore del calibro di Buscetta non solo permisero di arrivare alle condanne del Maxiprocesso, ma generarono anche '''un diverso clima nella società civile siciliana''', che si mobilitò a sostegno dei magistrati del Pool con iniziative, dibattiti nelle scuole, manifestazioni: fu l'inizio della cosiddetta "[[Primavera di Palermo]]". Il nuovo sindaco della città, [[Leoluca Orlando]], eletto nell'estate del 1985, chiese e ottenne anche la costituzione in parte civile della città al processo. | Le rivelazioni rese da uomini d'onore del calibro di Buscetta non solo permisero di arrivare alle condanne del Maxiprocesso, ma generarono anche '''un diverso clima nella società civile siciliana''', che si mobilitò a sostegno dei magistrati del Pool con iniziative, dibattiti nelle scuole, manifestazioni: fu l'inizio della cosiddetta "[[Primavera di Palermo]]". Il nuovo sindaco della città, [[Leoluca Orlando]], eletto nell'estate del 1985, chiese e ottenne anche la costituzione in parte civile della città al processo. | ||
Mentre sul piano giudiziario e sociale il movimento antimafia riuscì a trarre nuova linfa vitale dal pentitismo, sul fronte politico e istituzionale lo scetticismo nei confronti di questo straordinario strumento processuale portò a '''pesanti ritardi''' nell'approvazione di una normativa giuridica ''ad hoc'', pari a quella adottata per combattere la lotta armata e il terrorismo alla fine degli anni '70: mentre la speciale circostanza attenuante «''per chi aiutasse concretamente l'autorità inquirente nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti nel reato''»<ref>Cfr art.4 d.l. n.625 15/12/1979, poi convertito nella legge n.15 il 6/02/1980</ref> divenne definitiva nel febbraio 1980, una specifica attenuante per i pentiti di mafia fu introdotta solo undici anni dopo, con l'art.8 del decreto legge n.152, emanato il 13 maggio '91, poi convertito nella legge [[203/1991 (Legge)|203]], approvata il 12 luglio dello stesso anno. | Mentre sul piano giudiziario e sociale il movimento antimafia riuscì a trarre nuova linfa vitale dal pentitismo, sul fronte politico e istituzionale lo scetticismo nei confronti di questo straordinario strumento processuale portò a '''pesanti ritardi''' nell'approvazione di una normativa giuridica ''ad hoc'', pari a quella adottata per combattere la lotta armata e il terrorismo alla fine degli anni '70: mentre la speciale circostanza attenuante «''per chi aiutasse concretamente l'autorità inquirente nella raccolta di prove decisive per l'individuazione e la cattura dei concorrenti nel reato''»<ref>Cfr art.4 d.l. n.625 15/12/1979, poi convertito nella legge n.15 il 6/02/1980</ref> divenne definitiva nel febbraio 1980, una specifica attenuante per i pentiti di mafia fu introdotta solo undici anni dopo, con l'art.8 del decreto legge n.152, emanato il 13 maggio '91, poi convertito nella legge [[203/1991 (Legge)|203]], approvata il 12 luglio dello stesso anno. | ||
== Il chiodo fisso di Riina == | == Il chiodo fisso di Riina == |