Concorso esterno in associazione mafiosa: differenze tra le versioni

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=== Origini e finalità ===
=== Origini e finalità ===
L’istituto del concorso esterno in associazione mafiosa è stato a lungo oggetto di critiche e perplessità sia da parte della dottrina che della giurisprudenza. Solo a seguito di vari interventi giurisprudenziali la Suprema Corte ha stabilito la configurabilità di tale particolare fattispecie che consente l’incriminazione di condotte poste in essere da parte di soggetti che, pur non facendo parte direttamente dell’associazione, agiscono con la consapevolezza e volontà di apportare un contributo diretto a mantenere in vita o rafforzare l’associazione criminosa, contribuendo alla realizzazione degli scopi della medesima. Per tale motivo il concorso esterno in associazione mafiosa non è configurabile quando il contributo è  prestato a favore dei singoli associati, ovvero ha ad oggetto specifiche imprese criminose e l’agente persegua i suoi fini in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie dell’associazione.
Il concorso esterno in associazione mafiosa ha origini sostanzialmente giurisprudenziali e risponde all’esigenza di non lasciare impunite le condotte di sostegno delle organizzazioni criminali realizzate da parte di persone che sono esterne rispetto alla struttura associativa. Il concorso esterno in associazione mafiosa, utilizzando la disciplina di cui all’art. 110 c.p., ha inteso colpire la condotta di coloro i quali pur non facendo parte dell’associazione agiscono dall’esterno con la consapevolezza e la volontà di apportare un contributo diretto a mantenere in vita o a rafforzare l’associazione criminale, contribuendo alla realizzazione degli scopi della medesima. Per questo motivo occorre dire che il concorso non sussiste quando il contributo è dato ai singoli associati, ovvero ha ad oggetto specifiche imprese criminose e l’agente persegua i fini suoi propri in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie dell’associazione.
La configurabilità dell’istituto è molto controversa e si scontrano due diverse posizioni a proposito, l’una che lo nega e l’altra che lo ammette, dalle quali hanno avuto origini diversi interventi della Corte di Cassazione tesi a chiarirne la configurabilità. Tra gli interventi che più di tutti sono serviti a fare luce sulla figura del concorso esterno vanno ricordate le sentenze Demitry del 1994, Mannino del 1995 (Mannino 1) e del 2005 (Mannino 2) e Carnevale del 2002.
=== Evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa ===
=== Evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa ===

Versione delle 22:34, 16 nov 2014


Quando si fa riferimento al concorso esterno si entra all’interno dell’area dei reati associativi che è da sempre soggetta a dubbi di costituzionalità a causa della costante e latente violazione del principio di determinatezza (art. 25 Cost.). Ciò perché rimane del tutto incerta la qualificazione del requisito fondamentale rappresentato dal concetto stesso di associazione delittuosa, con il rischio di generare una sovrapposizione tra la struttura medesima dell’associazione ed il diverso istituto del concorso di persone nel reato. Rispetto a questa fattispecie plurisoggettiva che incrimina il fatto stesso dell’associazione, al fine di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, si sono imposti due problemi fondamentali:

  1. La configurabilità o meno del concorso esterno ex art. 110 c.p. da parte di soggetti estranei all’associazione criminosa;
  2. Se ed a quali condizioni sia configurabile il concorso eventuale dei membri dell’associazione criminosa, e in particolare dei vertici, per i reati-scopo eseguiti da altri associati.

Con riferimento al primo problema la risposta è positiva in presenza dei tre requisiti essenziali del concorso eventuale, quali:

  • l’atipicità della condotta concorsuale rispetto alla fattispecie associativa;
  • il contributo per la costituzione, conservazione o rafforzamento dell’associazione medesima;
  • il dolo di concorso. In questo caso non si richiede la presenza del dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà di contribuire alla costituzione, conservazione o rafforzamento dell’associazione.

Anche per il secondo interrogativo la risposta si presenta come positiva, ma occorre tenere presente che:

  1. il far parte dell’associazione non implica necessariamente la partecipazione nella medesima essendo, questi, due fatti diversi;
  2. non è ammessa la configurazione di responsabilità di posizione o di presunzioni di responsabilità fondate sul solo fatto di appartenere all’associazione o sull’automatica considerazione dei capi come concorrenti morali;
  3. deve accertarsi l’esistenza dei requisiti del concorso nel reato-scopo e quindi il contributo necessario o agevolatore e la volontà di concorrere alla realizzazione dei reati medesimi.

Origini e finalità

L’istituto del concorso esterno in associazione mafiosa è stato a lungo oggetto di critiche e perplessità sia da parte della dottrina che della giurisprudenza. Solo a seguito di vari interventi giurisprudenziali la Suprema Corte ha stabilito la configurabilità di tale particolare fattispecie che consente l’incriminazione di condotte poste in essere da parte di soggetti che, pur non facendo parte direttamente dell’associazione, agiscono con la consapevolezza e volontà di apportare un contributo diretto a mantenere in vita o rafforzare l’associazione criminosa, contribuendo alla realizzazione degli scopi della medesima. Per tale motivo il concorso esterno in associazione mafiosa non è configurabile quando il contributo è prestato a favore dei singoli associati, ovvero ha ad oggetto specifiche imprese criminose e l’agente persegua i suoi fini in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie dell’associazione.

Il concorso esterno in associazione mafiosa ha origini sostanzialmente giurisprudenziali e risponde all’esigenza di non lasciare impunite le condotte di sostegno delle organizzazioni criminali realizzate da parte di persone che sono esterne rispetto alla struttura associativa. Il concorso esterno in associazione mafiosa, utilizzando la disciplina di cui all’art. 110 c.p., ha inteso colpire la condotta di coloro i quali pur non facendo parte dell’associazione agiscono dall’esterno con la consapevolezza e la volontà di apportare un contributo diretto a mantenere in vita o a rafforzare l’associazione criminale, contribuendo alla realizzazione degli scopi della medesima. Per questo motivo occorre dire che il concorso non sussiste quando il contributo è dato ai singoli associati, ovvero ha ad oggetto specifiche imprese criminose e l’agente persegua i fini suoi propri in una posizione indifferente rispetto alle finalità proprie dell’associazione.

La configurabilità dell’istituto è molto controversa e si scontrano due diverse posizioni a proposito, l’una che lo nega e l’altra che lo ammette, dalle quali hanno avuto origini diversi interventi della Corte di Cassazione tesi a chiarirne la configurabilità. Tra gli interventi che più di tutti sono serviti a fare luce sulla figura del concorso esterno vanno ricordate le sentenze Demitry del 1994, Mannino del 1995 (Mannino 1) e del 2005 (Mannino 2) e Carnevale del 2002.

Evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa