Concorso esterno in associazione mafiosa: differenze tra le versioni

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# non è ammessa la configurazione di responsabilità di posizione o di presunzioni di responsabilità fondate sul solo fatto di appartenere all’associazione o sull’automatica considerazione dei capi come concorrenti morali;  
# non è ammessa la configurazione di responsabilità di posizione o di presunzioni di responsabilità fondate sul solo fatto di appartenere all’associazione o sull’automatica considerazione dei capi come concorrenti morali;  
# deve accertarsi l’esistenza dei requisiti del concorso nel reato-scopo e quindi il contributo necessario o agevolatore e la volontà di concorrere alla realizzazione dei reati medesimi.
# deve accertarsi l’esistenza dei requisiti del concorso nel reato-scopo e quindi il contributo necessario o agevolatore e la volontà di concorrere alla realizzazione dei reati medesimi.
=== Origini e finalità ===
=== Evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa ===

Versione delle 22:32, 16 nov 2014


Quando si fa riferimento al concorso esterno si entra all’interno dell’area dei reati associativi che è da sempre soggetta a dubbi di costituzionalità a causa della costante e latente violazione del principio di determinatezza (art. 25 Cost.). Ciò perché rimane del tutto incerta la qualificazione del requisito fondamentale rappresentato dal concetto stesso di associazione delittuosa, con il rischio di generare una sovrapposizione tra la struttura medesima dell’associazione ed il diverso istituto del concorso di persone nel reato. Rispetto a questa fattispecie plurisoggettiva che incrimina il fatto stesso dell’associazione, al fine di contrastare il fenomeno della criminalità organizzata, si sono imposti due problemi fondamentali:

  1. La configurabilità o meno del concorso esterno ex art. 110 c.p. da parte di soggetti estranei all’associazione criminosa;
  2. Se ed a quali condizioni sia configurabile il concorso eventuale dei membri dell’associazione criminosa, e in particolare dei vertici, per i reati-scopo eseguiti da altri associati.

Con riferimento al primo problema la risposta è positiva in presenza dei tre requisiti essenziali del concorso eventuale, quali:

  • l’atipicità della condotta concorsuale rispetto alla fattispecie associativa;
  • il contributo per la costituzione, conservazione o rafforzamento dell’associazione medesima;
  • il dolo di concorso. In questo caso non si richiede la presenza del dolo specifico, essendo sufficiente la coscienza e volontà di contribuire alla costituzione, conservazione o rafforzamento dell’associazione.

Anche per il secondo interrogativo la risposta si presenta come positiva, ma occorre tenere presente che:

  1. il far parte dell’associazione non implica necessariamente la partecipazione nella medesima essendo, questi, due fatti diversi;
  2. non è ammessa la configurazione di responsabilità di posizione o di presunzioni di responsabilità fondate sul solo fatto di appartenere all’associazione o sull’automatica considerazione dei capi come concorrenti morali;
  3. deve accertarsi l’esistenza dei requisiti del concorso nel reato-scopo e quindi il contributo necessario o agevolatore e la volontà di concorrere alla realizzazione dei reati medesimi.

Origini e finalità

Evoluzione giurisprudenziale in tema di concorso esterno in associazione mafiosa