Legge Rognoni - La Torre: differenze tra le versioni
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=== L'associazione a delinquere di stampo mafioso === | |||
L’art. 1 dispone che | |||
''«l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali»'' | |||
=== Misure di prevenzione patrimoniale: sequestro e confisca === | |||
L'art. 1.7 dispone che | |||
''«Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»'' | |||
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Versione delle 16:24, 10 feb 2013
La legge n. 646/1982, meglio conosciuta come legge Rognoni - La Torre, introdusse il reato di associazione per delinquere di tipo mafioso nel codice penale italiano. Fu approvata dal Parlamento italiano il 13 settembre 1982, a seguito dell'omicidio del segretario del Pci regionale Pio La Torre il 30 aprile 1982, e del prefetto di Palermo, il Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa, avvenuto il 3 settembre, nella Strage di Via Carini.
La legge si basa sulle proposte di legge presentate in pochi mesi dall’on. Pio La Torre (p.d.l. n. 1581) e dal Ministro di Grazia e Giustizia, il Dc Virginio Rognoni (d.d.l. n. 3358 e d.d.l. n. 2982). L'omicidio di Pio La Torre e dell'autista Rosario Di Salvo il 30 aprile 1982, insieme all'omicidio del Generale Dalla Chiesa diedero l'impulso all'immediata approvazione della legge.
Il testo integrale della legge è disponibile qui.
La legge
L'associazione a delinquere di stampo mafioso
L’art. 1 dispone che «l'associazione è di tipo mafioso quando coloro che ne fanno parte si avvalgono della forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di assoggettamento e di omertà che ne deriva per commettere delitti, per acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il controllo di attività economiche, di concessioni, di autorizzazioni, appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per sé o per altri, ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a sé o ad altri in occasione di consultazioni elettorali»
Misure di prevenzione patrimoniale: sequestro e confisca
L'art. 1.7 dispone che «Nei confronti del condannato è sempre obbligatoria la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono il prezzo, il prodotto, il profitto o che ne costituiscono l'impiego»