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	<title>Collaboratore di giustizia - Cronologia</title>
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	<subtitle>Cronologia della pagina su questo sito</subtitle>
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		<title>Leadermassimo: Creata pagina con &quot;&#039;&#039;&#039;Il collaboratore di giustizia&#039;&#039;&#039; è quel soggetto organico a un&#039;organizzazione criminale che, per ragioni ideologico-morali o utilitaristiche, decide di rompere il patto d&#039;omertà alla base del vincolo associativo fornendo all’Autorità Giudiziaria informazioni utili sulla struttura dell’organizzazione criminale e sui fatti di reato commessi dai suoi affiliati.  ==Storia== Impropriamente definito &#039;&#039;&#039;pentito&#039;&#039;&#039;, i collaboratori di giustizia sono stati uno strumento...&quot;</title>
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		<updated>2026-05-25T17:44:45Z</updated>

		<summary type="html">&lt;p&gt;Creata pagina con &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Il collaboratore di giustizia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; è quel soggetto organico a un&amp;#039;organizzazione criminale che, per ragioni ideologico-morali o utilitaristiche, decide di rompere il patto d&amp;#039;omertà alla base del vincolo associativo fornendo all’Autorità Giudiziaria informazioni utili sulla struttura dell’organizzazione criminale e sui fatti di reato commessi dai suoi affiliati.  ==Storia== Impropriamente definito &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;pentito&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, i collaboratori di giustizia sono stati uno strumento...&amp;quot;&lt;/p&gt;
&lt;p&gt;&lt;b&gt;Nuova pagina&lt;/b&gt;&lt;/p&gt;&lt;div&gt;&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;Il collaboratore di giustizia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; è quel soggetto organico a un&amp;#039;organizzazione criminale che, per ragioni ideologico-morali o utilitaristiche, decide di rompere il patto d&amp;#039;omertà alla base del vincolo associativo fornendo all’Autorità Giudiziaria informazioni utili sulla struttura dell’organizzazione criminale e sui fatti di reato commessi dai suoi affiliati.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==Storia==&lt;br /&gt;
Impropriamente definito &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;pentito&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, i collaboratori di giustizia sono stati uno strumento determinante che, specialmente a partire dagli anni &amp;#039;80 con la stagione del [[Pentitismo|pentitismo]], ha permesso allo Stato italiano di conoscere le dinamiche e le strutture delle tre principali organizzazioni mafiose, favorendo la creazione di un sapere specialistico che negli anni ha reso la magistratura italiana all&amp;#039;avanguardia nel contrasto al fenomeno &lt;br /&gt;
mafios&lt;br /&gt;
==La differenza coi testimoni di giustizia==&lt;br /&gt;
Nella categoria di coloro che vengono tutelati per il proprio supporto all&amp;#039;autorità giudiziaria rientrano anche &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;i testimoni di giustizia&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;, i quali, però, a differenza dei collaboratori sono soggetti estranei all&amp;#039;organizzazione criminale e che decidono di collaborare per puro senso civico e senza mira di vantaggio alcuno, riportando fatti costituenti reato di cui sono stati vittime o, loro malgrado, testimoni oculari.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Lo Stato assicura protezione a entrambe le categorie per preservarne l’incolumità da possibili ritorsioni da parte dell&amp;#039;organizzazione criminale oggetto delle loro dichiarazioni.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
==La normativa di riferimento==&lt;br /&gt;
La legislazione per la tutela dei dichiaranti ai fini di giustizia entrò nell’ordinamento italiano nel [[1991]], con il Decreto legge n. 8 del 15 gennaio 1991 recante &amp;quot;&amp;#039;&amp;#039;nuove misure in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia&amp;#039;&amp;#039;&amp;quot;, convertito, con modificazioni, nella legge 15 marzo 1991 n. 82. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
La legge stabiliva “&amp;#039;&amp;#039;un’efficace tutela dei soggetti esposti a grave pericolo per la collaborazione offerta in maniera determinante alla giustizia, per l’individuazione dei responsabili di gravissimi delitti e per l’acquisizione al processo di elementi probatori determinanti per la condanna&amp;#039;&amp;#039;” e introduceva &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;un sistema “premiale”&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039; per i collaboratori di giustizia per i delitti di stampo mafioso, in analogia a quanto disciplinato in passato con riferimento ai reati di terrorismo; prevedeva inoltre per i collaboratori e i testimoni di giustizia, nonché per i loro familiari, la fruizione di un programma di protezione, istituendo a tal fine &amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;il Servizio Centrale di Protezione (S.C.P.)&amp;#039;&amp;#039;&amp;#039;che dispone il processo decisionale di ammissione allo speciale programma di protezione e la concreta determinazione e attuazione delle necessarie misure tutorie e assistenziali.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Successivamente la Legge 13 febbraio 2001, n. 45  (intitolata “&amp;#039;&amp;#039;Modifica della disciplina della protezione e del trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia nonché disposizioni a favore delle persone che prestano testimonianza&amp;#039;&amp;#039;”) razionalizzò il sistema di protezione dando ai testimoni di giustizia status e forme di protezione diversa dai collaboratori e fissò criteri più rigidi per la selezione delle collaborazioni introducendo il limite temporale di centottanta giorni, periodo entro il quale il collaboratore deve rendere tutte le informazioni di cui è a conoscenza. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Prevedeva inoltre un meccanismo di gradualità delle misure di protezione, articolato su tre diversi livelli di tutela: &lt;br /&gt;
# le misure ordinarie, alle quali provvede l’Autorità di pubblica sicurezza e, per i detenuti, l’Amministrazione Penitenziaria; &lt;br /&gt;
# le speciali misure di protezione, adottate dalla Commissione Centrale prevista dall’art.10 del decreto legge n. 8/1991;&lt;br /&gt;
# lo speciale programma di protezione, anch’esso di competenza della medesima Commissione, per i casi di massimo livello di pericolo e quindi di esigenza di protezione, che può comportare il trasferimento in luoghi protetti e il cambiamento delle generalità, nonché misure di assistenza economica. &lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
Ha introdotto, per l’ammissione ai benefici penitenziari, dei limiti di pena da scontare in carcere (almeno 1/4 della pena prevista per i suoi reati e, se si tratta di persona condannata all’ergastolo, di almeno dieci anni); ha previsto per i delitti di associazione mafiosa la sostituzione della pena dell’ergastolo con quella della reclusione da dodici a venti anni e per le altre pene la diminuzione da un terzo alla metà.&lt;br /&gt;
&lt;br /&gt;
[[Categoria:Antimafia]]&lt;/div&gt;</summary>
		<author><name>Leadermassimo</name></author>
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